IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 21 della legge  19  dicembre  1992,  n.  489,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  91/174/CEE  del
Consiglio del 25 marzo 1991; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1992; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e per gli affari regionali, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Il presente decreto disciplina: 
    a) l'istituzione, per gli animali, compresi  nell'elenco  di  cui
all'allegato II del Trattato  istitutivo  della  Comunita'  Economica
Europea,  ed  appartenenti  a  specie  e  razze  diverse  da   quelle
regolamentate dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, del relativo  libro
genealogico, cosi' come definito nell'allegato al presente decreto; 
    b) l'istituzione, per le specie e razze  autoctone  di  cui  alla
lettera a), che presentino limitata  diffusione,  per  le  quali  non
siano  istituiti  i  libri   genealogici,   del   relativo   registro
anagrafico, cosi' come definito nell'allegato al presente decreto; 
    c) la riproduzione dei detti animali secondo le norme  stabilite,
per ciascuna razza e specie,  dai  relativi  disciplinari  dei  libri
genealogici o registri anagrafici di cui al successivo art. 2; 
    d) la commercializzazione degli stessi animali  e  dello  sperma,
degli ovuli e degli embrioni  ad  essi  relativi,  secondo  le  norme
stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei
libri genealogici o dei registri anagrafici, nonche' sulla base della
apposita certificazione genealogica, di cui al successivo art. 5.